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Consulente ADR: il nuovo decreto ridefinisce le esenzioni

Consulente ADR: il nuovo decreto ridefinisce le esenzioni

Con il decreto del 7 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recentemente pubblicato sulla G.U., vengono ridefiniti i casi di esenzione dalla nomina del consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada.

La normativa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2023, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2023 regolamenta i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR (trasporto merci pericolose su strada).

Il provvedimento ha l’importante scopo di riordinare una normativa che negli ultimi mesi, come certo ricorderete, aveva determinato criticità applicative a seguito del venir meno dell’esenzione dall’obbligo di nomina per gli speditori dal 31 dicembre 2022 (ADR edizione 2019 e relativo periodo transitorio).

Soggetti interessati

Il decreto interessa le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada.

L’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza ADR è in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

 

LE NUOVE ESENZIONI

Esenzioni per esclusione dal campo di applicazione

Sono anzitutto esentate dalla nomina del consulente le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci, quando provvedono direttamente allo scarico o che affidano a terzi le attività di scarico.

Esenzioni per caratteristiche del trasporto

In base al decreto, sono esentate dalla nomina del consulente le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto, le attività correlate di imballaggio/carico/riempimento o scarico di merci pericolose, che rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR e disposizioni speciali (cap. 3.3), nonchè le attività riguardanti merci pericolose trattate secondo i quantitativi delle esenzioni per imballaggio in quantità limitate (cap. 3.4) e delle esenzioni per imballaggio in quantità esenti (cap. 3.5).

Esenzioni per trasporto in colli

Nel caso di trasporto di merci pericolose in colli e solo entro i limiti quantitativi di cui al sezione 1.1.3.6.3 (1.1.3.6.4 nel caso di carico in comune di merci che appartengono a categorie di trasporto diverse), è ammessa l’esenzione dalla nomina del consulente purchè non si effettuino più di 24 operazioni/anno solare, 3 operazioni/mese.

In questo caso, andrà predisposto un apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, contenente i dati di classificazione ed identificazione di ogni spedizione, data esecuzione, tipo di imballaggio e relativo quantitativo netto.

Tale registro annuale andrà archiviato in modalità cartacea o digitale un minimo di 5 anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Questa esenzione non si applica ai materiali radioattivi della classe 7.

Ne deriva che in caso di spedizioni aventi quantità eccedenti i limiti quantitativi del cap. 1.1.3.6.3. o di superamento del numero di spedizioni sopra indicate, sorge l’obbligo della nomina del consulente alla sicurezza ADR.

Esenzioni per spedizioni occasionali

Per i trasporti di merci pericolose alla rinfusa o in cisterna, per le sole materie assegnate al gruppo di imballaggio III o alla categoria di trasporto 3 o 4, sono esentate dalla nomina del consulente se il numero massimo delle operazioni è di 12 per anno solare, massimo 2 operazioni per mese, massimo 50 t. trasportate per anno solare.

Anche per questa esenzione deve essere predisposto apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione ed identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna), quantità nette, archiviando tale registro (in modo cartaceo o digitale) per un minimo di 5 anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Questa disposizione non si applica ai materiali radioattivi della classe 7 e lo svolgimento delle operazioni deve avvenire in modo occasionale o saltuario e solo in ambito nazionale.

Se non sono rispettate tutte queste condizioni, è obbligatoria la nomina del consulente alla sicurezza ADR.

Prescrizioni di sicurezza

Per tutti i casi di esenzione, vanno comunque rispettate le norme di sicurezza previste dall’ADR, così come deve essere garantita la costante formazione del personale, tracciandola e conservarne la tracciabilità per almeno 5 anni.

Relazione di incidente

Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell’ADR (che stabilisce i casi in cui il rovesciamento di merci pericolose sia tale da generare l’obbligo di notifica), il legale rappresentante dell’impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.

IN CONCLUSIONE

Ecco quindi le differenze rispetto ai precedenti obblighi:

  • per l’esenzione dall’obbligo di nomina del consulente, non è più necessaria l’apposita comunicazione annuale all’Ufficio della Motorizzazione Civile;
  • sono ridotti il numero di spedizioni e i quantitativi che possono essere effettuati senza la nomina del consulente;
  • viene introdotto l’obbligo di registrazione di tutte le spedizioni effettuate;
  • la periodica formazione degli addetti deve ora essere registrata;
  • viene previsto, in caso di incidente e in talune precise situazioni, una notifica all’autorità.

Per quanto non espressamente indicato dal decreto, restano comunque applicabili tutte le altre disposizioni dell’ADR in tema di imballaggi, etichettatura, equipaggiamento dei veicoli, CFP del conducente, ecc.

Per i rifiuti, qualora pericolosi ai sensi dell’ADR, vanno trattati come merci ADR.

Per saperne di più

Per fare chiarezza sul nuovo decreto e le nuove esenzioni, abbiamo organizzato una serata informativa gratuita in collaborazione con ADR Services S.a.s. per il giorno giovedì 9 Novembre dalle ore 18.30 alle ore 19.30: l’iscrizione è gratuita previa registrazione al link Consulente ADR: le nuove esenzioni 

Come sempre, puoi contattarci al numero 045 7901403 o inviare una mail all’indirizzo verona@unilavoropmi.it.

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